Autorità di Certificazione

L’Autorità di Certificazione, in conformità con quanto disposto dall’articolo 126 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è incaricata di adempiere ai compiti descritti di seguito:
a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell’Autorità di Gestione;
b) preparare i bilanci di cui all’articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento finanziario;
c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi al diritto applicabile e sono state sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
d) garantire l’esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un’operazione o di un Programma Operativo;
e) garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall’Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall’Autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai Beneficiari;
h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un’operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell’Unione prima della chiusura del Programma Operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
Conformemente a quanto disposto dagli articoli 131 e 135 del Reg. (UE) 1303/2013 l’Autorità di Certificazione trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi presenti nel proprio sistema contabile nel periodo di riferimento. L’Autorità di Certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili. L’Autorità di Certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

Riferimenti

Determina 189 del 2022